Dall'art. 2477 del Codice Civile modificato dall’art. 379 del Codice della Crisi (D. Lgs. n. 14/2019) si desume che le S.R.L. che sono soggette all’obbligo dell’organo di controllo, sono tutte quelle che hanno superato almeno uno dei presenti parametri nei due esercizi precedenti:
- 4.000.000€ nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
- 4.000.000€ nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
Il D.L. n. 118/2021, modificato durante l’iter di conversione in Parlamento, fa slittare l’obbligo della nomina dell’organo di controllo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
Con questa proroga, il primo bilancio da sottoporre a revisione legale riguarderà l’esercizio 2023, in approvazione nel 2024.
